EUDR

Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo e del Consiglio

L’Unione europea nell’ambito delle politiche di sostenibilità promosse, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale il 9 Giugno 2023, ha introdotto la “Regulation on Deforestation Free Products”, noto con l’acronimo EUDR, relativo all’importazione, alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’UE di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione. Tale Regolamento andrà a sostituire ed abrogare, il Regolamento Legno 995/2010 (Timber Regulation o EUTR) introducendo importanti modifiche nel quadro normativo con un campo di applicazione molto più ampio in tema di Due Diligence.

Scopo del Regolamento

L’obiettivo è quello di ridurre l’impatto dei consumi europei sulla deforestazione globale, promuovendo un mercato di prodotti sostenibili a salvaguardia delle foreste e degli ecosistemi globali nella lotta contro il cambiamento climatico.

Quando entra in vigore?
Era prevista l’entrata in vigore con effetto a decorrere dal 30 dicembre 2024 e il 30 Giugno 2025 per le micro e piccole imprese.
Sulla base dei riscontri ricevuti a livello mondiale, sullo stato dei preparativi, la Commissione, nella seduta del 2 Ottobre, ha proposto una proroga di 12 mesi che in caso di approvazione, le disposizioni saranno applicate dal 30 Dicembre 2025 per le medie e grandi imprese e dal 30 Giugno 2026 per le micro e piccole imprese, per permettere alle parti interessate una preparazione adeguata all’attuazione dell’EUDR.

A quali prodotti si applica l’EUDR?
Il Regolamento si applicherà inizialmente a sette materie prime e parte dei prodotti da esse derivati, considerate tra le cause principali della deforestazione quali soia, carne bovina, olio di palma, legno, gomma, cacao e caffè , i quali dovranno essere conformi alle nuove disposizioni per evitare sanzioni.

Chi è considerato operatore economico?
Vengono considerati operatori: importatori, esportatori, produttori nazionali, commercianti e rappresentanti autorizzati

Cosa significa per le aziende?
Le aziende dovranno condurre una rigorosa “Due Diligence” e soddisfare tre condizioni cumulative:

1.confermare che i prodotti non provengono da terreni che sono stati deforestati o degradati dopo il 31 Dicembre 2020, effettuata sulla base di un sistema di valutazione comparativa
2.verificare che questi siano conformi alla legislazione del Paese di produzione
3.esercitare la dovuta diligenza mediante la raccolta di informazioni e documenti necessari, ottenendo le coordinate geografiche dei lotti di terreno in cui è stata prodotta la merce e misure di valutazione e attenuazione del rischio.

•Cos’è il Sistema Informativo e Sportello unico dell’UE ?
Il Sistema Informativo conterrà le dichiarazioni presentate tramite apposita registrazione al sistema, che consentirà l’interoperabilità tra sistemi informatici doganali e non.

•Controlli e sanzioni
Le autorità competenti degli Stati membri effettueranno controlli per garantire la conformità al regolamento. Le sanzioni previste potranno riguardare sanzioni pecuniarie, confisca dei prodotti non conformi, esclusioni temporanee dall’accesso ai finanziamenti pubblici e alle gare d’appalto, il divieto temporaneo di immettere o esportare le materie prime e i prodotti interessati, nel caso la violazione sia grave o commessa in modo recidivo.

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