Accordo UE-Nuova Zelanda
Entrato in vigore il 1° maggio 2024 l’accordo di libero scambio
Il testo dell’accordo ratificato è stato ripubblicato in Gazzetta Ufficiale UE in data 25 marzo 2024 (nr. 2024/866). L’accordo riprende la Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio del 27 novembre 2023 nella quale è prevista l’eliminazione dei dazi per tutte le esportazioni di merci effettuate dell’UE e destinate in Nuova Zelanda.
Per contro, l’esenzione daziaria sarà accordata a più del 90% delle merci neozelandesi che entreranno nella UE, con particolare beneficio di prodotti alimentari e bevande, oltre ai prodotti industriali gravati di dazi particolarmente elevati.
Le valutazioni sull’impatto economico dell’ALS dovrebbe portare un aumento previsto del 30% tra gli scambi tra la Nuova Zelanda e la UE con una riduzione complessiva per le imprese di circa 140 milioni di Euro all’anno.
Regole di origine.
Le norme di origine dell’accordo, prevedono che il beneficio tariffario per i prodotti trasformati, sia accordato solo i prodotti trasformati in modo significativo.
Tale prova di origine preferenziale è disciplinata dall’art. 3.16 della Sezione B (“Procedure di origine”) e può essere fornita:
- dall’esportatore, che compilerà un’apposita dichiarazione di origine,
- dall’importatore il quale potrà richiedere un trattamento preferenziale sulla base della propria conoscenza del carattere originario delle merci importate. (La “conoscenza dell’importatore” deve sempre essere supportata da documentazione comprovante tale presunzione di origine).
La dichiarazione di origine rilasciata dall’esportatore deve essere compilata rispettando il testo di cui all’Allegato 3-C dell’Accordo.) e può essere apposta sulla fattura commerciale o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione.
Numero di riferimento, così come indicato nella nota 2 del testo della dichiarazione, “indicare il numero di riferimento che identifica l’esportatore. Per l’esportatore dell’Unione, tale numero è attribuito conformemente al diritto dell’Unione”.
Questa “attribuzione conforme al diritto dell’Unione” è preista dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, all’articolo 68, ne consegue che la dichiarazione di origine dovrà essere integrata riportando il numero dell’autorizzazione REX.
Per le spedizioni di merce unionale di valore inferiore a 6.000 euro, il REX non è necessario e la dichiarazione di origine preferenziale potrà essere rilasciata da qualsiasi operatore, anche non REX, ma in possesso di un numero EORI valido.