Plastic Tax

Scadenza rinviata al 1° luglio 2026

1. Le origini della disposizione

Continua il progetto Green Deal, ossia il piano Europeo con l’obiettivo generale di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050.

Nella fattispecie con il comma 634 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, viene istituita l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, « MACSI », che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

2. Tassazione prevista – Prodotti tassati ed esclusi

La tassazione prevista è pari a 0,45 €/kg, dovuta unicamente per la quantità di materia plastica vergine contenuta nei MACSI.

L’imposta non è versata qualora l’importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 25. In tal caso non si provvede altresì alla presentazione della dichiarazione.

Prodotti Tassati

  • manufatti realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica;
  • manufatti non ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati;

Tra questi rientrano:

  • i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
  • i prodotti semilavorati, comprese le preforme, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Prodotti esclusi

  • compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
  • dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  • manufatti adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

3. Soggetti coinvolti

  • per i MACSI realizzati nel territorio nazionale: il fabbricante
  • per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea: l’acquirente dell’attività economica e/o il cedente in caso di acquisto da un consumatore privato
  • per i MACSI provenienti da Paesi terzi: l’importatore

4. Caratteristiche

L’accertamento dell’imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta.

La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.

Si rende noto che l’imposta è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento.

5. Sanzioni

  • In caso di mancato pagamento dell’imposta: sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250
  • In caso di ritardato pagamento dell’imposta: sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150
  • Per la tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione delle disposizioni: sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500

6. A che punto siamo

La scadenza inizialmente prevista per il 01 Luglio 2024 è stata prorogata al 01 Luglio 2026: rimaniamo a disposizione per maggiori informazioni e supporto dichiarativo, anche in merito al credito d’imposta previsto per le imprese del settore.

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