CBAM
Di cosa si tratta?
Con il Regolamento UE 2023/956 entra in vigore il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), uno degli strumenti previsti dal “Green Deal Europeo”, meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere che rappresenterà un vero e proprio dazio ambientale all’importazione che si applicherà alle importazioni di determinati beni selezionati la cui produzione è considerata ad alta intensità di carbonio e a più rischio di rilocalizzazione delle emissioni (carbon leakage).
- Fase di attuazione del CBAM
Il Regolamento prevede due fasi d’implementazione. Una prima fase “Transitoria”, di apprendimento per tutte le parti interessate, che ha inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento 1° ottobre 2023 e terminerà il 31 dicembre 2025, durante il quale il CBAM viene applicato senza obbligo finanziario a fini di raccolta dati e una fase “definitiva” dal 1° gennaio 2026, che sancirà il momento in cui il meccanismo entrerà definitivamente in funzione.
- Rapporto CBAM – Quali informazioni deve contenere?
La dichiarazione CBAM deve riportare:
-la quantità totale di ogni tipo di bene CBAM importato
-le emissioni effettive di CO2 incorporate derivanti dalla produzione dei beni.
Tali dati devono essere indicati dai fornitori, i quali dovranno risalire alla catena di approvvigionamento al fine di dimostrare le emissioni totali contenute nei beni che si dovranno importare.
- Obblighi di comunicazione – Adempimenti e scadenze
Gli importatori devono comunicare trimestralmente le emissioni incorporate nelle merci importate.
Nelle comunicazioni relative alle importazioni effettuate nel periodo dal 1° ottobre 2023 fino al 30 giugno 2024, gli importatori unionali potranno fare ricorso a valori predefinitiforniti dalla Commissione europea per calcolare le emissioni di carbonio dei beni importati.
Dal 1° Luglio 2024, al fine di poter adempiere agli obblighi di rendicontazione trimestrale e per poter presentare la dichiarazione in scadenza al 31 ottobre 2024 (periodo Luglio – Settembre) e le successive, dovranno essere in possesso dei valori reali delle emissioni di carbonio rilasciate dagli impianti situati nei Paesi Terzi.
- Come tutelarsi?
L’importatore, in qualità di responsabile dei dati trasmessi, deve tutelarsi in previsione delle dichiarazioni presentate tramite il CBAM REGISTRY;
A tal proposito, in collaborazione con il nostro studio legale, siamo in grado di supportarvi anche con la redazione di contratti ad hoc.